Art. 1
Denominazione e sede
L’Associazione denominata Palio delle Contrade citta di Fucecchio ha sede in Fucecchio, via Lamarmora n.34
Art. 2
Scopo sociale e composizione
L’Associazione, non avente fine di lucro, ha per scopo l’organizzazione per lo svolgimento di una competizione cavalleresca fra le Contrade della città al fine di valorizzare le tradizioni storiche, folcloristiche, culturali ed in genere tutte quelle espressioni di valori popolari locali.
Compongono l’Associazione:
– l’Amministrazione Comunale;
– le Contrade attualmente esistenti ed operanti..
Potranno far parte della Associazione anche le Contrade esistenti ma non attive.
Art. 3
Attività
L’Associazione persegue gli scopi statutari attraverso tutte quelle attività che risulteranno idonee ed opportune anche in collaborazione con associazioni ed enti aventi finalità analoghe, ivi compresi enti pubblici, fondazioni ed istituti.
Il particolare l’Associazione sovrintende alla organizzazione dell’annuale palio cavalleresco e delle manifestazioni ad esso connesse e ne coordina lo svolgimento.
Detta la disciplina dello svolgimento del Palio mediante apposito regolamento, tutela le insegne ed i marchi, nomina gli organismi tecnici preposti alla manifestazione ed assume ogni altra determinazione ed iniziativa al riguardo.
Art. 4
Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio della Associazione è costituito da:
-1) quote sociali;
-2) ricavi da manifestazioni organizzate;
-3) contributi ordinari e straordinari effettuati da parte di enti pubblici e privati, istituti di credito, associazioni e privati cittadini;
Art. 5
Organi della Associazione
Sono organi della Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Presidente della Assemblea dei Soci;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Collegio dei Probiviri;
Art. 6
Assemblea dei Soci
L’ Assemblea dei Soci è composta da tutte le Contrade attualmente esistenti ed operanti ed anche dalle Contrade esistenti ma non attive, dal Sindaco del Comune di Fucecchio o suo delegato. I membri del Consiglio di Amministrazione parteciperanno alla Assemblea senza diritto di voto.
Art. 7
Rappresentanti dei Soci in Assemblea. Durata e rinnovo dei Rappresentanti
Le Contrade sono rappresentate in Assemblea dal Presidente o da proprio delegato preventivamente nominato e comunicato dalle Contrade al Presidente dell’ Assemblea ogni anno entro la data del 30 settembre.
L’Amministrazione Comunale è rappresentata dal Sindaco o suo delegato.
Art. 8
Presidente dell’Assemblea dei Soci
Il Presidente dell’Assemblea dei Soci è il Sindaco o un suo delegato.
Il Presidente cura lo svolgimento delle attività e delle adunanze dell’Assemblea, accerta la regolarità dello svolgimento delle deliberazioni dell’Assemblea e trasmette gli atti deliberativi al Consiglio di Amministrazione, ha potere di voto in seno all’Assemblea e si avvale della collaborazione di un segretario che può essere nominato anche al di fuori dei componenti dell’Assemblea.
Art. 9
Attribuzioni dell’Assemblea
L’ Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno e delibera in ordine al bilancio preventivo ed al consuntivo. E’ convocata dal Sindaco o suo delegato di propria iniziativa ed anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. L’Assemblea è presieduta dal Sindaco o suo delegato. L’Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei Soci.
La convocazione, che ordinariamente sarà fatta per iscritto, deve essere comunque fatta nelle forme e nei modi che meglio consentano la partecipazione dei Soci.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto i soci in rappresentanza delle Contrade ed il Sindaco o suo delegato.
L’Assemblea inoltre:
– approva il programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
– approva il regolamento per lo svolgimento della “Corsa del Palio” e le relative modifiche;
– determina gli indirizzi generali e le linee programmatiche dell’Associazione;
– assume ogni altra determinazione che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
– modifica con la maggioranza dei due terzi dei componenti lo Statuto Sociale;
-delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti lo scioglimento della Associazione.
Art. 10
Consiglio di Amministrazione – Composizione, nomina e durata
Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri in rappresentanza della Amministrazione Comunale. Rimane in carica per cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
I rappresentanti uscenti restano in carica fino a che non saranno sostituiti dai nuovi nominati.
Dei nove membri in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale fanno parte l’ Assessore Comunale delegato ai rapporti con il Palio e otto membri sono nominati dal Sindaco, secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale. I rappresentanti dell’Amministrazione Comunale restano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.
Art. 11
Attribuzione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio amministra l’Associazione ed attua i programmi deliberati dalla Assemblea. In particolare:
-cura l’ordinaria amministrazione;
-provvede alla gestione finanziaria e patrimoniale;
-elabora e predispone i programmi annuali e pluriennali di attività;
-tutela il nome della Associazione ed i relativi marchi e/o insegne;
-nomina consulenti, affida incarichi professionali, nomina Commissioni Tecniche e nomina, ove necessario, direttore tecnici per la gestione di manifestazioni;
-predispone il Regolamento della “Corsa del Palio” e la composizione degli organi tecnici predisposti allo svolgimento della stessa;
-predispone le eventuali quote sociali;
-nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
-nomina tra i suoi membri un segretario ed un cassiere;
determina e applica le sanzioni controllandone l’esecuzione delle stesse.
Art. 12
Convocazione e funzionamento
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Per la validità delle sedute de Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Art. 13
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Associazione. Rappresenta l’Associazione in giudizio e di fronte a terzi, convoca il Consiglio di Amministrazione.
In caso di necessità ed urgenza può adottare determinazioni che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza e rese note all’Assemblea.
Art. 14
Spese di funzionamento degli organi sociali
Ai membri del Consiglio di Amministrazione o ai soci eventualmente incaricati di particolari funzioni, occasionalmente, potrà essere loro riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento degli incarichi assunti per conto e nell’interesse della Associazione. Il rimborso di dette spese è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e liquidato dal cassiere, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa; tuttavia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere riconosciuto un compenso che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 15
Spese di organizzazione e svolgimento del Palio
Alle spese di organizzazione e di svolgimento del Palio sarà provveduto attraverso erogazioni di enti e finanziamenti e comprenderanno ogni e qualsiasi onere finanziario relativo alla competizione cavalleresca ed alle manifestazioni alla stessa collegate.
Art. 16
Bilancio
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell’esercizio e lo sottopone all’approvazione della Assemblea dell’Associazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 17
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la maggioranza dei due terzi dei soci che provvederanno alla nomina del liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 18
Controversie
Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla legge e con l’esclusione di ogni altra Giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Probiviri nominato dal Sindaco; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Scarica lo Statuto in PDF: Statuto Associazione – 19.06.2014
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